Con la nota n. 5307 del 19 aprile 2013, i VVF hanno chiarito i casi nei quali si paga l’imposta di bollo sulle SCIA e sui documenti che si presentano ai Comandi provinciali.

OGGETTO: D.P.R. n. 151/2011 – Regolamento di semplificazione prevenzione incendi – Nuovi procedimenti e regime dell’imposta di bollo.

E’ pervenuta da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa, la nota n. 954-23/2013 del 19/03/2013, di riscontro ad apposito quesito dalla scrivente Direzione Centrale, formulata il 24/04/212, in ordine all’applicazione del regime dell’imposta di bollo a seguito delle novità introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 151/2011. Si riassumono, pertanto, per informazione e norma, le indicazioni ricevute al riguardo.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCEND1: nell’ambito del procedimento di controllo di cui all’art. 4 del D.P.R. n.; 151/2011 possono darsi le seguenti indicazioni.

a) SCIA: alla segnalazione certificata di inizio attività non trova applicazione l’imposta di bollo per le attività di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, categorie A, B e C, poiché atto privato non contenente alcuna istanza.

b) VERBALE DI VISITA TECNICA: la richiesta e la copia sono esenti ai sensi dell’a1t. 25, Legge 7 agosto l990, n. 241 e am. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, 11. 352. In tali casi sono fatti salvi i diritti di copia. Se la copia del verbale è richiesta con dichiarazione di conformità all’originale, si applica l’imposta di bollo sia sulla istanza che sulla copia rilasciata.

c) CPI: il certificato di prevenzione incendi predisposto all’esito del positive sopralluogo sulle attività fascia C, già sottratto alla normativa sulla c.d. decertificazione di cui all’art. 15 Legge n. 183/2011 (circ. n. 2973 del 13/06/2012 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), è esente in quanto non rientra nella definizione di cui all’art. 1 lettera f del D.P.R. n. 445/2000 ed e rilasciato obbligatoriamente in base all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 e non su non su istanza del cittadino.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO: l’attestazione di rinnovo periodico è esente per le medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA.

NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA le istanze sono soggette ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/ 1972, mentre gli atti emanati in riscontro sono soggetti ai sensi dell’art. 4 della stessa.

Si precisa, da ultimo, che nulla muta relativamente ai restanti procedimenti (valutazione del progetto di deroga) che non sono stati oggetto di modifiche normative.